Congedo parentale: le novità per il 2024 e cosa prevede la Legge di Bilancio 

La Legge di Bilancio 2024 prevede importanti novità per quanto riguarda il congedo parentale. Una maggiore sensibilità nei confronti dei genitori lavoratori ha portato a migliorare l’entità di questo diritto per i dipendenti. Il perfezionamento riguarda l’incremento della percentuale di indennità per un mese dell’intero periodo del congedo. 

Cos’è il congedo parentale, chi ne ha diritto e il decreto che lo disciplina 

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Viene concesso a lavoratori e lavoratrici per prendersi cura dei propri figli durante i primi anni di vita, in modo da soddisfare bisogni affettivi, relazionali, pratici e logistici.  

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia di Tutela e Sostegno della Maternità e della Paternità, a norma dell’Articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, che definisce i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità, oltre al relativo sostegno economico.   

Il congedo parentale spetta esclusivamente ai dipendenti con un rapporto di lavoro in corso, mentre non riguarda lavoratori domestici, a domicilio e genitori con un rapporto di lavoro cessato o sospeso. 

congedo parentale
congedo parentale

Quali sono le novità del 2024 per il congedo parentale?

Fino al 31 dicembre 2023 un mese di congedo parentale era indennizzato all’80%, mentre gli altri al 30%. A partire dal 1° gennaio 2024 i mesi all’80% sono saliti a due (ovvero uno è passato dal 30% all’80% di indennità). La misura rimarrà in vigore per tutto l’anno corrente, mentre nel 2025 un mese passerà dall’80% al 60% e l’altro resterà all’80%. 

Congedo parentale: gli attuali diritti dei genitori lavoratori 

Il congedo parentale spetta agli aventi diritto entro i primi 12 anni di vita del figlio/a per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I due genitori possono godere di questo diritto anche contemporaneamente. La possibilità di astenersi dall’attività lavorativa spetta: 

  • Alla madre lavoratrice dipendente per un periodo di massimo sei mesi (continuativi o frazionati). 
  • Al padre lavoratore dipendente per un periodo di massimo sette mesi (continuativi o frazionati). Possono salire a sette in caso di estensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi (anche frazionati). 
  • Al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e se la stessa non lavora. 
  • Al genitore solo per un periodo continuativo o frazionato di massimo undici mesi. 

Va precisato che ai lavoratori dipendenti che sono genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dalla sua età e non oltre il compimento della maggiore età. In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino/a. 

congedo parentale

Che indennità spettano ai genitori con il congedo parentale? 

  • Indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino/a (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi. Al padre e alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno (di vita o di ingresso in famiglia). A entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un altro periodo indennizzabile di tre mesi. In caso di genitore solo vengono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione. 
  • Indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per due mesi complessivi e per entrambi i genitori, da fruire entro il sesto anno di vita o di ingresso in famiglia. 

Gi HR Services per la gestione di presenze e assenze e delle buste paga   

Saper riconoscere e gestire ogni tipologia di assenza in azienda e applicare il relativo giustificativo correttamente, tenendosi sempre aggiornati sulle novità in materia payroll, può essere davvero complicato, soprattutto quando la Normativa vigente cambia così velocemente.  

Gi HR Services è il partner di riferimento per le aziende che desiderano affidarsi a esperti della gestione dell’Amministrazione HR in outsourcing. Le nostre soluzioni prevedono la gestione delle presenze/assenze e la relativa produzione dei documenti richiesti e necessari per gli adempimenti mensili e annuali, in busta paga.   

I nostri esperti rilevano con precisione le presenze e assenze dei dipendenti ed elaborano e certificano i risultati, mantenendo costantemente aggiornata la base normativa e gli integrativi specifici dei CCNL applicati dalle aziende clienti. Il supporto personalizzato permette alle aziende di concentrarsi sul proprio core business, senza doversi occupare di attività che non sono di riferimento per quella determinata realtà.   

Siamo specializzati nella gestione e amministrazione del personale ed eroghiamo un servizio sempre aggiornato su tutte le normative di riferimento, preciso, puntuale e professionale, in maniera fluida e coordinata con i nostri clienti, i quali potranno delegare tutte le operazioni non strategiche per il business e che, quindi, non generano direttamente profitto. 

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su whatsapp
Condividi su email